Licenziamento illeggittimo: l’imponibilità delle sanzioni alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2018
Giugno 10, 2018Assegno di ricollocazione: la condizionalità
Giugno 14, 2018Assegno di Ricollocazione
Il decreto legislativo 150 del 14 settembre 2015 (uno dei decreti delegati di attuazione della legge 183/2014, cd. Jobs Act) all’articolo 23 prevede la istituzione di un assegno di ricollocazione (AdR) da destinare ai percettori della Nuova prestazione di disoccupazione sociale (NASpI) in stato di disoccupazione da almeno quattro mesi. . In seguito l’articolo 6, co. 4, del decreto legislativo n. 147/2017, ha previsto la possibilità per i beneficiari del reddito di inclusione (Rei) di accedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all’assegno di ricollocazione mentre la legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017) ha previsto la possibilità di richiedere l’assegno di ricollocazione nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale al fine di limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale. La misura, definita come di “politica del lavoro attiva”, consente al destinatario di ottenere un servizio mirato nella ricerca di un nuovo impiego nell’ambito del rispettivo profilo professionale attraverso: l’affiancamento di un tutor; la predisposizione di un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione; l’assunzione di uno specifico onere da parte del destinatario di svolgere le attività individuate dal tutor ed accettare una offerta di lavoro congrua; l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere le attività o l’offerta di lavoro. L’assegno di ricollocazione consiste in una erogazione destinata all’operatore incaricato della fornitura del servizio, in misura proporzionale al risultato raggiunto. Se il lavoratore trova l’impiego (cd. “successo occupazionale”) l’importo varia da un valore minimo a un valore massimo (da 250 a 5000 euro) a seconda dell’esito del profiling (grado di svantaggio) e della tipologia di contratto concluso (se a termine o no). Se invece l’obiettivo occupazionale è disatteso l’importo dell’assegno è limitato ad una quota fissa pari a 106,50 euro (cd. Fee4Service), a ristoro degli sforzi e delle spese comunque profuse dal soggetto erogatore2. Peraltro è opportuno ricordare come il numero massimo di ore riconoscibili a titolo di Fee4Services sia comunque pari a sei volte il numero dei successi occupazionali ottenuti dalla sede operativa.
Dal 14 maggio 2018 l’assegno di ricollocazione entra a regime per tutti gli aventi diritto.