Assegno di Ricollocazione: le FAQ
Giugno 14, 2018Permesso di soggiorno motivi familiari e rapporto di lavoro
Giugno 16, 2018Previdenza complementare: cambia il modulo TFR2
Il Dm 22 marzo 2018 in attuazione della LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 ha provveduto a modificare il modulo TFR2 prevedendo la possibilità di conferire anche solo una parte del TFR ma solamente se previsto dalla contrattazione collettiva. In assenza di una espressa indicazione il conferimento deve essere totale.
Tale previsione appunto contenuta negli accordi collettivi faranno riferimento agli accordi istitutivi dei Fondi pensione che possono stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare che può appunto variare a seconda delle previsioni delle fonti collettive.
La circolare Covip del 26 ottobre 2017 indica l’applicazione della norma a tutti i lavoratori dipendenti che appartengono al perimetro di applicazione delle fonti istitutive che disciplinano la percentuale minima di TFR, a prescindere dal momento di iscrizione alla previdenza obbligatoria o ai fondi pensione.
Sono esclusi dalle predette regole gli aderenti su base individuale ad un fondo pensione, i quali comunque rimangono titolari delle facoltà di versare alle forme pensionistiche complementari il TFR in misura integrale ovvero di non versare alcuna quota del medesimo trattamento.
Il lavoratore quindi può scegliere tra le seguenti modalità:
- mantenere il TFR in azienda (nelle imprese con almeno 50 dipendenti viene versato al Fondo tesoreria INPS);
- di devolverlo al Fondo pensione integralmente se non ci sono previsioni diverse dei contratti collettivi;
- di devolverlo in parte al Fondo pensione, quando il contratto o accordo collettivo lo prevede e indica la relativa percentuale di conferimento.
Il nuovo modulo TFR2