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Giugno 17, 2018Permesso di soggiorno motivi familiari e rapporto di lavoro
E’ lecito consentire ai lavoratori stranieri e ai datori di lavoro instaurare rapporti di lavoro in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
L’INL con nota 7 maggio 2018 n. 4079 ha chiarito che, in analogia con le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato autonomo o stagionale, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è lecito instaurare rapporti di lavoro ma con due condizioni:
- La domanda di rilascio deve essere stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione (art. 35 DPR 394/1999) oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso
- Il richiedente deve essere in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del DPR 394/1999) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.
Nonostante tale disposizione non venga espressamente richiamata anche per i richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari, valutato che il permesso in questione consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, l’Ispettorato, di concerto con la DG Immigrazione del Ministero del Lavoro, ha ritenuto, in modo assolutamente condivisibile, che la disposizione di cui all’art. 5, comma 9-bis, possa trovare applicazione anche in tali casi. In conclusione, muovendo da tali ragionamenti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota in commento, si esprime circa l’ammissibilità al lavoro anche per i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Esemplificando, ove l’ispettore del lavoro accerti l’impiego di lavoratore extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari già scaduto, ai fini del rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 comma 12 del medesimo TUI, dovrà verificare che il soggetto in questione abbia almeno provveduto a richiedere il rinnovo dello stesso ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del DPR n. 394/1999 che, esattamente come previsto dall’articolo 36 del medesimo DPR, prevede nelle fasi di rinnovo, il rilascio di una ricevuta attestante la formale richiesta di rinnovo da parte del lavoratore.