Conciliazione sindacale e maggiore rappresentatività – INL nota 17 maggio 2018, prot. n. 163
Luglio 9, 2018Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo illegittimo – Sentenza n. 10435 del 2 maggio 2018
Agosto 18, 2018Le Conciliazioni stragiudiziali
L’art. 2113 del codice civile stabilisce che :” Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile (tra cui i rapporti di lavoro subordinato privato , i rapporti di agenzia e le collaborazioni coordinate e continuative) , non sono valide. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.
Le soluzioni, meramente facoltative, che danno la possibilità alle parti di evitare il ricorso al giudice sono le conciliazioni, che possono essere esperite presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ( art. 410), la conciliazione sindacale ( art. 412-ter) e infine gli arbitrati.
CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA
Per quanto riguarda le conciliazioni svolte di fronte alla commissione presso l’ITL la procedura deve rispettare diverse fasi che vanno alla presentazione dell’istanza che contenga l’identificazione delle parti, l’oggetto della pretesa e le motivazioni che la contengano, i luoghi della prestazione lavorativa. La controparte entro 20 giorni presenta le sue controdeduzioni ed entro i successivi 30 giorni entrambi ricevono gli inviti alle comparizioni. Durante il procedimento se le parti non dovessero addivenire ad un accordo la commissione dovrà proporre una soluzione bonaria che se respinta senza motivazione sarà poi valutata in sede giudiziaria con possibili ripercussioni negative. In caso di accordo anche parziale, il verbale su istanza della parte interessata sarà depositata presso la cancelleria del Tribunale acquisendo valore esecutivo. Si precisa ancora che tutta la procedura è facoltativa e ognuna delle parti è libera di intraprendere la strada del giudizio giudiziale.
CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Previsto dall’art. 412-ter del c.p.c. nel quale prevede che le conciliazioni e gli arbitrati nelle materie previste dall’art. 409 possono essere esperite nelle modalità previste dai Contratti Collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative. Attualmente sono disciplinati nei CCNL Industria Metalmeccanica, Terziario , Credito e Turismo. Affinchè siano valide e inoppugnabili ai sensi del 2113 c.c. deve esistere la reale assistenza e informazione della rappresentanza sindacale sugli effetti della firma e la genuina libertà e volontà espressa dal lavoratore ( vedi articolo). Dopo di ché verrà depositato presso l’ITL a cura anche dalla stessa associazione sindacale e, dalla stessa ITL a sua volta depositato presso la cancelleria del tribunale la quale su istanza della parte interessata il Giudice opporrà la veste di titolo esecutivo.
CONCILIAZIONE O LODO ARBITRALE
La terza via è la risoluzione delle controversie rivolgendosi all’arbitrato irrituale dove le parti anche in sede di ITL posso demandare la vertenza al giudizio di una commissione arbitrale indicando un termine di 60 giorni per l’emanazione del lodo. In questo caso il lodo ha valore di un contratto tra le parti, non impugnabile anche qualora deroghi a disposizione di legge o dei contratti collettivi. Sono validi diversi tipi di arbitrato: a) l’arbitrato previsto dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, i quali possono decidere le sedi e le modalità di svolgimento della procedura (art. 412-ter c.p.c.); b) l’arbitrato presso le camere arbitrali costituite dagli organi di certificazione; c) l’arbitrato che si svolge innanzi a un collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito, a iniziativa delle parti individuali del rapporto di lavoro, per risolvere una specifica controversia (art. 412-quater c.p.c.). E’ annullabile dal giudice su richiesta delle parti solo se la convenzione arbitrale è invalida o se gli arbitri sono stati nominati irregolarmente o non potevano essere nominati; se gli arbitri non si sono attenuti alle regole stabilite delle parti; se non è stato osservato il principio del contraddittorio.
Rag. Piergiorgio Cefaro
Consulente del Lavoro
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