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Una società si definisce in amministrazione giudiziaria quando il Tribunale dispone il sequestro dei beni in possesso o in disponibilità che risultano di un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta oppure si ritiene che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ( Codice delle leggi antimafia art. art. 20 comma 1 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159) .
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota in commento stabilisce che in caso di accesso ispettivo in una azienda in amministrazione giudiziaria non è possibile adottare il provvedimento di Diffida Accertativa per crediti patrimoniali dei lavoratori ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 124 23 aprile 2004 poichè l’art. 55 dello stesso Codice Antimafia ha espressamente vietato ai creditori di promuovere azioni esecutive ma bensì “ai fini del riconoscimento dei crediti dei terzi, ivi compresi i lavoratori, richiede che il giudice delegato verifichi (cfr. art. 59), previa richiesta di ammissione del credito da parte del soggetto interessato, la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 52 (lett. da a-d) tra cui, in particolare che il credito non risulti essere stato strumentale all’attività illecita che ha dato causa al provvedimento di sequestro”.
La Nota richiama anche la sentenza del Tribunale di Palermo n. 724 del 20 marzo 2015 con la quale il giudice ha affermato il principio secondo cui “per il soddisfacimento dei crediti che trovano titolo nell’esecuzione del rapporto di lavoro anteriormente alla data in cui la società datrice di lavoro è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, il lavoratore non deve chiedere un’ingiunzione di pagamento al giudice del lavoro, in quanto nella fattispecie trova applicazione l’art. 52 D.Lgs. n. 159/2011”.
Pertanto i crediti dei lavoratori non dovranno essere accertati tramite diffida accertativa ma esclusivamente tramite procedura prevista dal D.lgs. 159/2011.
Rag. Piergiorgio Cefaro
Nota INL n. 4623 del 24 maggio 2018