Apprendistato professionalizzante e carenza degli obblighi formativi – Cassazione sent. n. 8564 del 6 aprile 2018
Gennaio 5, 2019Contributi Previdenziali in edilizia – Cass. sez. lav., ordinanza 10 maggio 2018, n. 11337 / Cass. sez. lav., ordinanza 11 maggio 2018, n. 11424
Gennaio 12, 2019Attività lavorativa del socio e iscrizione alla gestione commercianti
Cass. sez. lav., ordinanza 4 maggio 2018, n. 10763
Cass. sez. lav., ordinanza 2 maggio 2018, n. 10426
Cass. sez. lav., ordinanza 2 maggio 2018, n. 10424
La Corte di Cassazione affronta la questione dell’iscrizione del socio di società alla gestione commercianti anche quando viene svolta contemporaneamente la funzione di amministratore della società stessa.
La norma che stabilisce i requisiti di iscrizione è l’art. 1 comma 203 della legge n. 662/1996 (lett. c: partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza). Cosa si deve intendere con ciò? La Cassazione ci spiega che la rilevanza del requisito deve fare riferimento alle attività lavorative corrispondenti all’oggetto sociale come se il socio fosse un imprenditore individuale e non devono esclusivamente fare riferimento ad attività di amministratore che già prevede un iscrizione alla gestione separata e neanche solo esecutiva o materiale ma bensì anche di natura direttiva, organizzativa ed intellettuale. Come nella sentenza n. 10424/2018 l’attività svolta era quella di direzione e coordinamento del personale e la Sezione Lavoro ha ritenuto che tale tipo di attività fosse compatibile con il criterio di abitualità e prevalenza. La delimitazione dell’attività che rientra nella tutela della gestione commercianti devono dunque essere verificati soprattutto nel caso di attività che possono avere elementi in comune con la gestione sociale, come nel caso affrontato dall’ordinanza n. 10426/2018 nel quale il socio si occupava di dare le linee imprenditoriali ai vari settori. Qui la S.C. ha ritenuto non sufficiente che il socio indicasse le linee operative o che partecipasse alle selezioni per il reclutamento del personale. Sullo stesso piano si colloca la pronuncia n. 10763/2018, in cui l’attività svolta dal socio amministratore in questo caso si esauriva nel dare le direttive e nella verifica del corretto andamento dell’attività, senza che fosse integrato in alcun modo il requisito della partecipazione all’attività lavorativa, né sotto il profilo operativo né sotto l’aspetto più propriamente direttivo e organizzativo, trattandosi invece di attività di stretta competenza dell’amministratore della società.
Rag. Piergiorgio Cefaro
Consulente del lavoro
12/01/2019