Bonus assunzionale per le imprese dal 1^ gennaio 2017 al 31 dicembre 2019
Gennaio 24, 2019Il licenziamento durante il periodo di comporto è nullo – Cassazione Sez. Unite 22 maggio 2018, n. 12568
Febbraio 20, 2019Presunzione onerosità e deducibilità del compenso di amministrazione di società
L’evoluzione della giurisprudenza in tema di presunzione di onerosità e la deducibilità dei compensi per l’attività di amministratore di società è stata altalenante sia nel riconoscere come lecito che l’Amministrazione Finanziaria presuma l’onerosità e pertanto l’assoggettamento a imposizione fiscale sia nel parere che invece non si possa assoggettare a tassazione un compenso in mancanza di prova contraria da parte del contribuente.
Cass. Sent. n.1915/2008
La sentenza ha legittimato la presunzione che l’attività di amministratore di società e di due condomini dia luogo ad un compenso nonostante l’autodichiarazione di non averlo ricevuto affermando che tali attività “normalmente” sono retribuite, richiamando al riguardo l’articolo 2389 c.c. e che per far riferimento alla gratuità della prestazione incombe sul contribuente l’onere di spiegare il perché abbia posto in essere una condotta in contrasto con la naturale onerosità della prestazione professionale.
Cass. Sent. n.15382/2017
In questa sentenza la Corte afferma che il diritto al compenso per l’attività di amministratore è giudicato disponibile pertanto soggetto a deroga da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell’incarico ciò indipendentemente dalla circostanza che l’amministratore non rivesta la qualità di socio. Difatti in questa doppia veste, cioè socio e amministratore esiste un legame societario che si caratterizza essenzialmente per l’immedesimazione organica, così da escludere la sussistenza (anche) di un rapporto contrattuale: rapporto che ove per ipotesi riconducibile a una prestazione d’opera ma che non darebbe comunque luogo all’applicazione dell’art. 36 Cost, come invece è riconducibile il rapporto di lavoro subordinato ma come prestazione professionale autonoma dove è perfettamente configurabile la gratuità (Cass. n. 2769/2014).
Sent. Cass. n. 24139/2018
Qui viene stabilito ” quello di amministratore di società è contratto che la legge presume oneroso ( come da art. 1709 del cod. civ. applicabile anche alla materia societaria come pure posta a presupposto delle previsioni dell’art. 2389 cod. civ., specificamente scritte per il tipo società per azioni. Non v’è dunque ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato a una richiesta che l’amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico. Come ha correttamente precisato la recente pronuncia di Cass., 21 giugno 2017, n. 15382, «con l’accettazione della carica, l’amministratore di società acquisisce il diritto a essere compensato per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico affidatogli». Un’eventuale gratuità dell’incarico può procedere, di conseguenza, unicamente da una apposita previsione dello statuto della società interessata o da una apposita clausola del contratto di amministrazione”.
Cass. Sent. n.18643/2018
Nel lontano 1981 veniva emesso un avviso di accertamento emesso per l’annualità d’imposta 1975 nel quale veniva rideterminato d’ufficio il reddito derivato da un compenso per l’attività di amministratore di alcune società sulla base della presunzione secondo cui le varie cariche sociali ricoperte dal contribuente non potessero che essere a titolo oneroso. La Corte afferma tale principio: ” in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l’amministrazione finanziaria non può pretendere, presumendone la onerosità, di assoggettare a tassazione il compenso dell’amministratore di una società in mancanza di prova contraria da parte del contribuente, non potendo la stessa fondare tale pretesa su una presunzione, non pertinente in presenza di un diritto disponibile, quale quello dell’amministratore al compenso da parte della società. (Cass. Sez. 1, 11/03/1998); sul fatto che il diritto al compenso professionale dell’amministratore ha natura disponibile e può essere oggetto di una dichiarazione unilaterale di disposizione da parte del suo titolare nella specie, di rinuncia -, cfr. Cass. Sez. 1, del 13/11/2012.
L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CONTESTA LA CONGRUITA’ DEI COMPENSI
Sentenza della Corte di Cassazione n. 12813 del 17.05.2000
La Corte ha ritenuto il compenso agli amministratori soggetto alla valutazione di “congruità”, in rapporto alle dimensioni dell’impresa, da parte dei funzionari del Fisco e la sua deducibilità fiscale “non significa che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in deliberazioni sociali o contratti, e ciò a prescindere dall’invalidità di tali atti sotto il profilo civilistico”, in presenza di elementi certi, precisi e concordanti, e non mere presunzioni semplici, tali da permettere all’ufficio “un sindacato di legittimità”
Cassazione, con la Sentenza n. 6599 del 9.05.2002 e Sentenza n. 21155/2005.
In tema di determinazione del reddito d’impresa, l’attuale legislazione non consente all’ Amministrazione finanziaria di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori delle società di persone. Per la Corte, “ il costo è inerente se serve a produrre ricavi; una volta accertata questa qualità del costo, è abbastanza difficile poter dire (senza scivolare in una zona grigia, tendenzialmente molto discrezionale) in quale misura esso è deducibile o meno, tranne che non vi sia una indicazione normativa specifica, che ponga un tetto alle spese”.
Sentenza n. 28595 del 30 ottobre 2008
Qui si afferma che l’ordinamento tributario non accorda all’Amministrazione finanziaria alcun sindacato sulla congruità della quantificazione e determinazione del compenso devoluto agli amministratori di società che, quale componente negativo, deve intendersi integralmente deducibile dal reddito d’impresa nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla disciplina degli artt. 60 e 109 del Tuir.
Ordinanza n. 3243 dell’ 11 febbraio 2013
Questa Corte ha affermato (Sez. 5, Sentenza n. 9497 del 11/04/2008), che rientra nei poteri dell’Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa, con possibile negazione della deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato, non essendo l’Ufficio vincolato ai valori o ai corrispettivi indicati nelle delibere sociali o nei contratti….; e che, poiché rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, l’onere della prova dell’inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi”. Pertanto l’Amministrazione Finanziaria è ben consapevole che l’uso distorto del compenso può portare al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici (cfr. Cass. Sez. 5 20/7/2012 n. 12622; Cass. SU 2.1.12.2008 n. 30055). Talché viene riaffermato che la deducibilità dei compensi degli amministratori “ non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere sociali o contratti (conf. Sez. 5, Sentenza n. 13478 del 30/10/2001; Cass. 27 settembre 2000 n. 12813), rientrando nei normali poteri dell’ufficio la verifica dell’attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione”.
L’INDEDUCIBILITA’ DEI COMPENSI
Cass. Sent. n.24379/2016
La pronuncia dice:” in tema di determinazione del reddito di impresa, rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d’impresa; pertanto la deducibilità dei compensi degli amministratori di società, stabilita del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 62 (ora art. 95, comma 5), non implica che l’Amministrazione finanziaria sia vincolata alla misura indicata nelle deliberazioni della società, competendo all’Ufficio la verifica della attendibilità economica di tali dati.”Inoltre, ai fini della generale deducibilità dei costi non è sufficiente che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi (ossia che essi non sono inesistenti) dovendo anche fornire la prova della loro inerenza, anche in senso quantitativo, alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5); anche sotto tale profilo l’Amministrazione finanziaria è legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell’ammontare del medesimo (in tal senso Sez. 6-5, Ordinanza n. 9036 del 15/04/2013, Rv. 626305; Sez. 6-5, Ordinanza n. 3243 del 11/02/2013, Rv. 625078; Sez. 5, Sentenza n. 9497 del 11/04/2008, Rv. 602909)”.
Il difforme orientamento minoritario muove dall’assunto che del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 62 (ora art. 95) – a differenza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, previgente art. 59, comma 3, per il quale i compensi ai soci amministratori erano deducibili “nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci”-, non contiene alcun riferimento a limiti massimi di spesa per i compensi, superati i quali sia esclusa la deducibilità; da tale premessa viene tratta la conclusione che all’Amministrazione finanziaria non è riconosciuto un potere di valutazione di congruità, salva la possibilità per l’Erario, in presenza di compensi che appaiano insoliti o sproporzionati, di fare ricorso alla disciplina della simulazione e dei negozi in frode alla legge. (Sez. 5, Sentenza n. 24957 del 10/12/2010, Rv. 615768). In senso contrario si osserva che il mancato riferimento, nel vigente D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 95, comma 3, a tabelle o indicazioni vincolanti che pongano limiti massimi di spesa per i compensi agli amministratori di società od enti di cui all’art. 73, non costituisce valida ragione per derogare alle regole generali in materia di indeducibilità di costi sproporzionati, in quanto tali mancanti del necessario requisito della inerenza in senso quantitativo”.
Rag. Piergiorgio Cefaro
Consulente del lavoro
26/01/2019 – Vietata la riproduzione anche parziale