La Cassa Edile paga gli accantonamenti solamente in caso di versamento dei contributi -Cass. Sez. VI ordinanza 9 luglio 2018, n. 17961
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Novembre 22, 2019La crisi di liquidità non esclude la responsabilità penale per mancato versamento delle ritenute fiscali
L’art. 10-bis D.Lgs. n. 74/2000 così modificato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 158/2015 stabilisce che il sostituto d’imposta che non versi all’erario le ritenute fiscali applicate sugli emolumenti dei dipendenti e collaboratori per un importo superiore a 150.000 euro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Il reato si consuma quando le ritenute non vengono versate entro il termine della dichiarazione fiscale dei sostituti d’imposta, ossia il modello 770.
L’obbligo di versamento delle ritenute nasce quando vengono pagati gli emolumenti, pertanto il sostituto d’imposta deve sapere che applicando la tassazione su tali emolumenti lordi, entro il 16 del mese successivo scatta l’onere tributario del pagamento delle relative ritenute.
Ma se il sostituto d’imposta per fronteggiare una crisi di liquidità, ha scientemente preferito pagare gli stipendi senza versare le relative ritenute, pertanto si è trovato con la scelta tra continuare l’attività retribuendo il personale senza poter versare le relative ritenute, può invocare la forza maggiore o mancanza di dolo per essere escluso dal reato?
La Sentenza della Cassazione Sez. penale del 18 ottobre 2018 n. 47482 ha escluso tale possibilità. La Corte infatti ha ritenuto che il caso prospettato non potesse rientrare nelle ipotesi dell’art. 45 del codice penale il quale ammette la non punibilità chi abbia commesso il fatto costretto da cause di forza maggiore. Difatti l’inadempimento dell’obbligazione tributaria può rientrare in questa fattispecie solamente quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore , il quale non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che “ sfuggono al suo dominio finalistico”.
Per la Corte la “forza maggiore” o comunque i fatti non imputabili alla sua volontà sono definibili quando:
- L’imprenditore non ha coscienza e volontarietà della condotta;
- Quando lui stesso non sceglie di fronteggiare una crisi di liquidità non pagando l’obbligazione tributaria
- Quando l’inadempimento derivi da fatti a lui non imputabili per le quali non ha potuto porvi rimedio per cause a lui non dipendenti che sfuggono al suo dominio finalistico.
Pertanto, nel caso di specie, non si può escludere la consapevolezza che fa nascere il dolo, quindi una volta esclusa la sussistenza della forza maggiore viene anche a cadere l’assenza del dolo stesso. Il legale rappresentante aveva fatto delle scelte circa quali debiti onorare, non essendo le entrate finanziarie sufficienti a coprire le uscite , soddisfacendo le esigenze ritenute più urgenti per proseguire l’attività dell’impresa.
La giurisprudenza è quasi all’unanimità concorde nel ribadire la responsabilità di chi non versa le ritenute sugli emolumenti ai propri dipendenti. In particolare la Cassazione sez. Unite del 28 marzo 2013 n. 37425 afferma che quando il sostituto d’imposta paga gli emolumenti sorge a suo carico l’onere di accantonare le somme trattenute, organizzando le risorse disponibili in modo da adempiere all’obbligazione tributaria, non potendo quindi invocare la crisi di liquidità come giustificazione a meno che non si dimostri che l’inadempimento non dipenda da una sua scelta.
Rag. Piergiorgio Cefaro
Consulente del lavoro
11/07/2019