Permesso di soggiorno motivi familiari e rapporto di lavoro
Giugno 16, 2018Newsletter
Giugno 22, 2018Anche Ryanair dovrà adeguarsi ad applicare la normativa fiscale contributiva e sindacale
Il Tribunale di Busto Arsizio con Decreto n. 448/2018 ha dichiarato antisindacale il comportamento della compagnia consistito nell’aver rifiutato qualsiasi forma di incontro con le organizzazioni sindacali e nell’aver negato di fornire le informazioni dovute in ossequio al dettato normativo di cui all’art. 4 del Dlgs 25/2007, attuativo della direttiva europea in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, inoltre il rifiuto di fornire i dati numerici del personale maschile e femminile, come statuito dal codice delle pari opportunità e delle informazioni previste dalla legge sui contratti di somministrazione, la mancata collaborazione in merito alla nomina di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La Compagnia low coast aveva addirittura disconosciuto la legittimazione della Organizzazioni Sindacali sostenendo applicabile soltanto la legislazione del lavoro irlandese. Il Tribunale di Bergamo che con ordinanza del 30 marzo 2018 n. 1586, suffragando la sentenza della Corte Europea sulla applicabilità delle normative fiscali, contributive e sociali dei paesi dove sono di base nelle città europee i lavoratori, ha dichiarato illegittima e discriminatoria la clausola contenuta nei contratti di lavoro che subordina la permanenza del rapporto all’assenza di rivendicazioni sindacali.
Entrambi le sentenze rispecchiano l’intenzione della Corte Di Giustizia Europea che ritiene il comportamento della Ryanair illecito con conseguente responsabilità contrattuale, difatti l’applicazione del diritto estero non può ledere i diritti del lavoratore italiano attribuendo competenza giurisdizionale su illeciti civili colposi e dolosi al giudice del luogo dove è avvenuto il comportamento illecito.
Nel dettaglio la norma applicabile al caso di specie si rinviene nell’art. 4 del regolamento Ce 864/2007 il cui dettato prevede che in mancanza di una diversa scelta delle parti la legge applicabile sia quello dello Stato in cui il danno si verifica, indipendentemente dallo Stato nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dallo Stato o dagli stati in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.
Per quanto sopra argomentato appare chiaro la validità dei contratti di diritto di lavoro di diritto irlandese è condizionata alla non contrarietà della legge dello stato in cui si trova la base operativa in cui i lavoratori operano, lo stesso dicasi per la disciplina delle relazioni con le parti sociali. In tema di giurisdizione la Corte Europea ha sancito chiaramente che la competenza spetta ai giudici dello stato ove si verificano i fatti.
In conclusione si può determinare che la Compagnia irlandese operando anche come ufficio di rappresentanza dovrà attenersi alla normativa fiscale cioè fungere da sostituto di imposta , adempiere agli obblighi previdenziali e rispettare la normativa sindacale.
Rag. Piergiorgio Cefaro
Tribunale di Bergamo ordinanza del 30 marzo 2018 n. 1586
Tribunale di Busto Arsizio con Decreto n. 448/2018