Apprendistato professionalizzante senza limiti di età
Il D.Lgs. n. 81/2015 nell’art. 47 comma 4 recita così : “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e’ possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta’, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione”.
In linea generale il regime normativo applicabile è tale e quale a quello previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante , tranne le seguenti limitazioni:
• non trova applicazione la possibilità di recedere dal contratto dando un preavviso prima del termine del periodo di formazione ma il rapporto proseguirà a tempo indeterminato rimanendo fermo la possibilità del recesso per giusta causa o giustificato motivo;
• l’agevolazione contributiva non trova applicazione per l’ulteriore anno al termine del periodo formativo in caso di mantenimento in servizio dell’apprendista.
I vantaggi normativi e contributivi relativi all’utilizzo di tale strumento normativo, sono i medesimi di quelli previsti per il normale apprendistato professionalizzante “under 29”:
1. Possibilità di sotto inquadrare il lavoratore fino a due livelli rispetto a quello stabilito dal CCNL per le mansioni alle quali è finalizzato il contratto;
2. esclusione della computabilità degli apprendisti per l’applicazione di particolari istituti (ad esempio l. n. 68/1999 in materia di assunzione disabili);
3. contribuzione agevolata a carico del datore di lavoro, sia per quanto concerne i contributi obbligatori INPS (ridotti al 11,61%, con una ulteriore riduzione all’3,11% nel primo anno e al 4,61% nel secondo anno di contratto per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti) sia per quanto riguarda i premi INAIL.
BENEFICIARI DI MOBILITA’
Ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, si applica il seguente regime contributivo:
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Contribuzione a carico del datore di lavoro |
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Riduzione dell’aliquota contributiva alla misura prevista per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile), per i primi 18 mesi dall’assunzione. |
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Contribuzione di finanziamento della NASpI |
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Agevolazioni introdotte dall’art. 22, comma 1, della Legge n. 183/2011 per la promozione dell’occupazione giovanile presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità. |
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Non si applicano. |
Contribuzione a carico dell’apprendista |
Aliquota nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non. |
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Conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato |
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Esclusione. |
Incentivo economico, a favore del datore di lavoro, in misura pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione. |
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Pertanto il periodo agevolato ha una durata di 18 mesi con le seguenti aliquote contributive:
15,84% di cui 10% a carico del datore di lavoro + il 5,84% a carico del lavoratore
Dal 19^ mese e fino al termine del contratto di apprendistato professionalizzante l’aliquota a carico del datore di lavoro torna al suo regime normale secondo la classificazione e le caratteristiche aziendali mentre quella dell’apprendista perdura al 5,84% per tutta la durata del contratto. A seguito della prosecuzione del contratto anche l’aliquota del lavoratore ritorna ad essere quella ordinaria.
L’Inps ricorda, infine che le agevolazioni di natura contributiva ed economica per le assunzioni in contratto di apprendistato di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continuano a restare in vigore, non solo per le assunzioni operate entro il 31 dicembre 2016 e i cui effetti si protraggono dopo detto termine, ma anche per le assunzioni intervenute dopo il 31 dicembre 2016. In altri termini, le predette assunzioni possono essere effettuate sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità.
BENEFICIARI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
Sono rientranti i lavoratori beneficiari dei seguenti trattamenti di disoccupazione:
• NASPI
• Indennità speciale di disoccupazione edile
• indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
Anche in questo caso, il regime contributivo dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante è quello già previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge.
In particolare:
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Contribuzione a carico del datore di lavoro |
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Riduzione dell’aliquota contributiva alla misura prevista per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile), per i primi 18 mesi dall’assunzione. |
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Contribuzione di finanziamento della NASpI |
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Si applica nella misura ordinaria dell’1,31%. |
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Contribuzione di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione |
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Agevolazioni introdotte dall’art. 22, comma 1, della Legge n. 183/2011 per la promozione dell’occupazione giovanile presso i datori di lavoro con un numero di addetti non superiore a nove unità. |
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Aliquota è pari all’1,5% nel primo anno di contratto, al 3,0% nel secondo anno di contratto, 10% negli anni successivi al secondo. |
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Contribuzione a carico dell’apprendista |
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Aliquota nella misura pari alla contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti (allo stato 5,84%), per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, aumentato a cinque per l’artigianato edile e non. |
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Conservazione dei benefici contributivi in capo al datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato |
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L’Istituto evidenzia che, diversamente da quanto previsto per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità, l’art. 47. co. 4, D. Lgs. n. 81/2015 non ha disposto alcun incentivo di tipo economico in favore dei datori di lavoro che assumano in apprendistato professionalizzante soggetti percettori di indennità di disoccupazione.
Pertanto, nel periodo di durata del regime agevolato (massimo 36 mesi, elevabili a 60 nel settore dell’artigianato edile non), l’aliquota complessiva da versare, è la seguente:
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Datori di lavoro con più di nove dipendenti |
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11,61% |
5,84% |
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Datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a nove |
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3,11%
4,61%
17,45% |
5,84%
5,84%
5,84% |
I PRIMI 12 MESI
DAL 13^ AL 24^ MESE
DAL 25^ AL 36^ MESE ( 60^ PER ARTIGIANATO EDILE E NON) |
Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro e quella a carico del lavoratore sono dovute in misura piena in relazione al settore di classificazione e alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato,anche a tempo determinato; in tal caso, il bonus massimo riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto
abbia una durata pari o superiore a 12 mesi. Nell’ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia, invece, inferiore a 12 mesi, l’importo massimo complessivo del beneficiodeve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettivo decorso della formazione (cfr. Circ. INPS n. 40 del 28 febbraio 2017).
L’assunzione deve ritenersi riferita a lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione che effettivamente hanno ricevuto dall’INPS l’accoglimento e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento medesimo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.
Per agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro, per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione, l’Inps rende noto che sta progettando l’automazione delle istanze attraverso lo sviluppo di un’apposita procedura telematica che gestisce il riscontro al datore di lavoro in ordine alla sussistenza delle predette condizioni in capo al lavoratore da assumere e, per i beneficiari dell’indennità di mobilità, comunica al contempo l’importo dell’incentivo economico fruibile sulla base della misura della prestazione di disoccupazione residuale.
In attesa dell’avvio in produzione della predetta procedura i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità continueranno a trasmettere, attraverso il cassetto bidirezionale, la specifica dichiarazione di responsabilità, sulla base del format indicato dall’Inps (allegato n. 1 alla circolare), alla Sede presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi.
Sulla base della stessa modalità, i datori di lavoro interessati a fruire del regime contributivo agevolato per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti età, dei lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione trasmetteranno apposita comunicazione redatta sulla base del format allegato (allegato n. 2 alla circolare).
L’avvenuta ammissione al beneficio sarà resa nota attraverso comunicazione inoltrata all’azienda e all’intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.
A tal fine, i datori (e per essi i consulenti) si avvarranno della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo “oggetto” la denominazione “apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità”.
Infine, la Sede INPS competente provvederà alla definizione della domanda, accertando i dati utili per determinare il diritto al regime contributivo in questione, nonché all’eventuale ulteriore riconoscimento – per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità – del contributo mensile, pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata eventualmente corrisposta al lavoratore, per il periodo residuo non goduto dallo stesso.
L’Istituto fa presente che, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, la Sede competente, al fine di ammettere il datore di lavoro al beneficio, dovrà attribuire alla posizione contributiva interessata il C.A. 5Q.
Diversamente, nell’ipotesi di assunzione in apprendistato di lavoratori titolari di trattamento di disoccupazione, la Sede di competenza della posizione contributiva non procede ad alcuna attribuzione del C.A..
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS
Per i percettori di indennità di mobilità assunti in apprendistato professionalizzante dovranno essere utilizzati i codici tipo contribuzione sotto riportati, il cui mero significato è stato ampliato per tenere conto dei cambiamenti riportati nella circolare in commento.
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Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore). |
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Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore). |
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Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore). |
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Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore. |
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Per i percettori di trattamento di disoccupazione assunti in apprendistato professionalizzante si confermano i codici tipo contribuzione sotto riportati.
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Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10% |
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Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5% |
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Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 3% |
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Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota dell’10% |
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Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5% |
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Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori con obbligo di versamento dell’aliquota del 3% |
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Dato che per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di disoccupazione, non si applicano le agevolazioni di cui all’art. 22, comma 1, della Legge n. 183/2011, per tali apprendisti, non dovranno essere utilizzati i codici tipo contribuzione J6, J7, J8 nonché K6, K7, K8.
Rag. Piergiorgio Cefaro – E’ vietata qualsiasi riproduzione anche parziale
INPS Messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017