Assegno di ricollocazione: la condizionalità
Giugno 14, 2018Assegno di Ricollocazione: come richiederlo
Giugno 14, 2018Assegno di Ricollocazione: chi può chiederlo
L’assegno di ricollocazione è rilasciato a tutte le persone disoccupate che ricevono la NASPI da almeno 4 mesi e che ne facciano richiesta, purché non siano:
- impegnate in analoghe misure di politica attiva erogate dalle Regioni e Province autonome (solitamente tali misure sono denominate contratto/assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro);
- coinvolte in misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico (quali corsi di formazione per l’inserimento lavorativo, corsi di formazione per l’adempimento dell’obbligo formativo, tirocini extracurriculari, servizio civile);
- destinatarie di un finanziamento pubblico per l’avvio di un’attività di lavoro.
La persona destinataria dell’assegno è libera:
- di aderire o no alla misura;
- di rivolgersi ad un soggetto accreditato tra cui i Consulenti del Lavoro delegati della Fondazione Consulenti per il Lavoro;
- di scegliere un soggetto erogatore nel territorio di domicilio o in un’altra regione.
Una volta che la persona ha scelto il soggetto accreditato dove utilizzarlo, beneficerà di un servizio personalizzato per la ricerca intensiva di una nuova occupazione volto al reinserimento nel mondo del lavoro in tempi brevi.
Il servizio si compone di due prestazioni principali:
- assistenza alla persona e tutoraggio: prevede l’assegnazione di un tutor per sostenere in modo continuativo la persona in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, a partire dalla definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro;
- ricerca intensiva di opportunità occupazionali attraverso la promozione del profilo professionale della persona verso i potenziali datori di lavoro, la selezione dei posti vacanti, l’assistenza alla preselezione e alle prime fasi di inserimento in azienda.
Il servizio si conclude dopo 180 giorni. Può essere prorogato per altri 180 giorni in caso di assunzione con un contratto di lavoro di almeno 6 mesi.
In caso di contratto di lavoro inferiore a 6 mesi (secondo quanto previsto per le regioni meno sviluppate) il servizio è sospeso e può riprende al termine del contratto di lavoro con un assegno decurtato dell’eventuale importo già riscosso.
La platea dei potenziali destinatari dell’assegno di ricollocazione è stata recentemente ampliata, ai beneficiari del Reddito di Inclusione e i lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione nelle ipotesi di cassa integrazione guadagno per riorganizzazione aziendale e crisi.
Le modalità per la richiesta dell’assegno di ricollocazione da parte di queste due categorie sono state regolamentate dalla Circolare n. 11 del 7 giugno 2018 .