Assegno di Ricollocazione
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Giugno 14, 2018Assegno di Ricollocazione: la condizionalità
Il soggetto che ha ricevuto l’assegno di ricollocazione deve partecipare agli incontri o alle attività concordate (ivi incluso il primo appuntamento) e deve impegnarsi ad accettare una offerta congrua di lavoro. In mancanza (cd. meccanismo di condizionalità) sono previste diverse tipologie sanzionatorie, modulate a seconda della gravità dell’infrazione. In particolare:
- in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, agli incontri o alle attività concordate (ivi incluso il primo appuntamento), scatta il meccanismo di condizionalità ex art. 21, co. 7, lett. a), del D.Lgs. 150/2015;
- in caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro, scatta il meccanismo di condizionalità ex art. 21, co. 7, lett. d) del medesimo decreto Legislativo,
Sono possibili due tipologie di provvedimenti: la decurtazione totale o parziale della mensilità di prestazione a sostegno nel reddito (provvedimento di carattere accertativo) oppure la decadenza dallo stato di disoccupazione, nelle ipotesi di ingiustificato rifiuto di un’offerta congrua di lavoro o di mancata presentazione agli appuntamenti, dopo la seconda volta (provvedimento di carattere sanzionatorio). Ai fini della valutazione della congruità dell’offerta di lavoro devono sussistere tutti i seguenti criteri7:
- a) deve trattarsi di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità cui il percettore dell’assegno ha diritto;
- b) le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.