La Certificazione dei contratti di lavoro
Novembre 15, 2018Licenziamento per messaggio diffamatorio su Facebook – Sent. Cass. Sez. Lav. 27 aprile 2018, n. 10280
Novembre 21, 2018Certificazione dei contratti ed effetti sulle ispezioni sul lavoro
INL Circolare n. 9 del 1^ giugno 2018
Questa interessante circolare dell’INL ci spiega gli effetti della certificazione di un contratto ( per l’approfondimento sulla certificazione clicca qui) in caso sopraggiunga un ispezione in azienda e come il personale ispettivo si comporta o si deve comportare. In particolare e in modo a mio avviso pratico ci viene spiegato cosa avviene in queste tre ipotesi:
- controlli iniziati successivamente alla presentazione di una istanza di certificazione, la cui istruttoria non è ancora conclusa;
- controlli iniziati prima della presentazione di una istanza di certificazione;
- controlli sulla corretta qualificazione di un contratto di lavoro o la genuinità di un appalto, già certificati.
Nei primi due casi non essendo stata rilasciata alcuna certificazione, i terzi non sono sottoposti a nessun effetto preclusivo, pertanto il personale ispettivo può svolgere la propria attività normalmente avendo cura tuttavia di informare la Commissione di certificazione dell’accertamento in corso. In questo caso il procedimento di certificazione eventualmente in corso dovrà essere sospeso in modo che non ci sia una “strada parallela” che potrebbe contrastare il risultato dell’accertamento. Difatti la verifica ispettiva dovrà definirsi senza intrusioni e una volta conclusa, la Commissione di certificazione dovrà essere informata degli eventuali provvedimenti.
Mentre è sicuramente più interessante e meritevole di particolare attenzione l’ipotesi in cui il contratto sottoposto ad accertamento ispettivo sia già stato certificato con tutti gli effetti dell’artr. 79 del D.lgs. 276/2003. La circolare fornisce queste indicazioni: gli esiti dell’accertamento ispettivo, concernente la corretta qualificazione di un contratto ovvero la genuinità di un appalto, già certificati, restano sospesi sino all’esito del tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla Commissione di certificazione o del giudizio di impugnazione avanti all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 276/2003. Difatti nell’ipotesi che l’INL rilevi irregolarità redigerà il verbale conclusivo ma dovrà attenersi ad una condizione di procedibilità che la circolare descrive così: “il verbale conclusivo deve recare, in relazione al disconoscimento dei contratti certificati (sia di lavoro che di appalto), l’espressa avvertenza che l’efficacia di tale disconoscimento (applicazione delle sanzioni ed eventuali altri effetti derivati) è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione – ex art. 410 c.p.c. – oppure, in caso la stessa non riuscisse, all’utile proposizione delle impugnazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 276/03”.
L’Ispettorato che ha condotto gli accertamenti dovrà procedere ad esperire il previsto tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla Commissione di certificazione, se necessario anche tramite delega corredata da dettagliata relazione e dalla documentazione di interesse, all’Ispettorato territorialmente competente (ITL dove ha sede la commissione, se diversa da ITL che ha svolto gli accertamenti). In caso di esito negativo, l’organo di vigilanza potrà promuovere ricorso al giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c. quando rilevi un errato inquadramento del rapporto di lavoro rispetto alla qualificazione giuridica del contratto, oppure qualora si ravvisi una difformità tra il programma negoziale e quello che è stato effettivamente realizzato oppure in caso in cui rilevi violazione del procedimento o per eccesso di potere è il TAR l’organo competente. “La decisione giurisdizionale di accoglimento del ricorso avrà effetto sin dal momento della conclusione del contratto solo nel caso in cui sia stato rilevato un errore nella sua qualificazione giuridica; mentre in caso di difformità del programma negoziale, la decisione spiegherà effetti dal momento in cui tale difformità abbia avuto inizio secondo quanto accertato in giudizio”.
Altra indicazione della circolare in commento è rivolta al foro competente dove rivolgere ricorso in caso di impugnazione della certificazione. In caso di possibilità di scelta su più fori “ appare più aderente alle controversie in questione, riguardanti potenzialmente una molteplicità di lavoratori anche impiegati presso diverse sedi della medesima impresa, il criterio del foro relativo al luogo in cui si trova l’azienda, intendendosi per tale, per consolidata giurisprudenza, la sede sociale dell’impresa”. Invece in caso di certificazione di contratto di appalto il luogo è dove si trova una dipendenza dell’azienda presso cui si svolge il rapporto di lavoro, intendendosi per tale anche il singolo cantiere.
Una volta che l’impugnazione viene accolta l’Ispettorato provvederà sia ad informare che a dar seguito ai provvedimenti nei confronti del soggetto ispezionato.
Rag. Piergiorgio Cefaro – Vietata qualsiasi riproduzione anche parziale