Avviso di addebito in presenza di crediti: Inps, messaggio n. 1992 del 11 maggio 2018
Giugno 29, 2018Le Conciliazioni stragiudiziali
Luglio 29, 2018Conciliazione sindacale e maggiore rappresentatività – INL nota 17 maggio 2018, prot. n. 163
Il Collegato Lavoro (art. 31, Legge n. 183/2010), ha riformato il rito della conciliazione sindacale tramite l’art. 412-ter c.p.c. che prescrivere: «la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’art. 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative». Raggiunto l’accordo e sottoscritto il verbale lo stesso andrà depositato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale ( art. 411 c.p.c.) per acquisire efficacia esecutiva.
Tale procedura è espressamente prevista in alcuni contratti collettivi tra cui nel terziario, nel credito e nel turismo nei quali vengono delineate delle procedure specifiche attraverso strutture paritetiche a livello territoriale che le parti possono seguire per definire controversie e raggiungere accordi conciliativi con l’assistenza tecnica delle associazioni sindacali.
In merito alla validità dell’accordo sia la normativa civilistica processuale sia pronunce di Cassazione hanno ribadito i requisiti necessari come l’effettiva assistenza al lavoratore da parte di organizzazioni sindacali nominate da lui stesso ( Corte di Cassazione nella sentenza n. 11167/1991 e, più recentemente, nella sentenza n. 12858/2003). In particolare l’articolo 410 c.p.c., al 1° comma, prevede che «chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’art. 413». Inoltre, come precisato dal successivo articolo 411, comma 3, «il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro (oggi Ispettorato territoriale del lavoro) a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto».
LA RAPPRESENTATIVITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 5199 del 16 marzo 2016 aveva già specificato che la validità dell’accordo conciliativo era subordinato alla rappresentatività dell’organizzazione sindacale protagonista ma ammettendo le difficoltà di definirne il requisito indicava le indicazioni per poterlo fare nella circolare n. 1138/G/77 del 17/03/1975 al punto C secondo le quali al fine di svolgere l’accertamento d’ufficio, l’Ispettorato territoriale del lavoro – già Direzione territoriale del lavoro, può richiedere alle parti sindacali di apporre sul verbale espressa dichiarazione di aver adottato le procedure di cui alla normativa vigente, intendendosi per tali non più quelle “previste da contratti o accordi collettivi” del testo previgente dell’art. 410 c.p.c., bensì quelle “previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative” di cui all’art. 412-ter c.p.c.. Infine con la nota n. 5755 del 22 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ulteriormente precisato che, al fine di accertare il “possesso di elementi di specifica rappresentatività” per il deposito del verbale è sufficiente che il verbale sia stato sottoscritto da associazioni sindacali nominate dal lavoratore maggiormente rappresentative senza rispettare altri requisiti.
IL PARERE DELL’INL
L’INL con la nota del 17 maggio 2018 prot. n. 163 segue il solco tracciato dalle due note del Ministero del Lavoro e dalla lontana Circolare n. 1138/1975 ribadisce come ai fini del deposito del verbale presso l’Ufficio territoriale, il soggetto sindacale “deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività”. Però tale indicazione deve essere letta in riferimento all’art. 412 ter c.p.c. che consente la previsione in sede contrattuale di una specifica procedura di conciliazione (generalmente trattasi dell’istituzione di apposite strutture periferiche ovvero della fissazione della sede, dei termini e del contenuto dell’istanza) esclusivamente alle associazioni sindacali dotate del requisito della maggiore rappresentatività. In altre parole solo se si tratta di una conciliazione disciplinata da un contratto collettivo di riferimento il deposito deve essere sottoposto al controllo della presenza dell’apposizione sul verbale di un’espressa dichiarazione del soggetto sindacale di conformità al requisito di cui al citato articolo 412 ter. e del rispetto delle procedure indicate, questo anche per un processo di autoregolamentazione e responsabilizzazione delle relazioni sindacali.
In ultima analisi della nota in commento mi sento di poter dire che si trova conferma da parte dell’Ispettorato di demandare la materia delle conciliazioni in sede sindacale alla procedibilità delle parti attraverso la libera scelta sia della contrattazione collettiva che dell’organo sindacale stipulante il CCNL stesso che presti tuttavia la necessaria assistenza a tutela dei diritti senza essere sottoposti a nessun particolare controllo di legittimazione ma ribadendo, per l’ennesima volta, il possesso del requisito della maggiore rappresentatività sindacale tuttavia, anche in questa occasione, senza fornire indicazioni per identificarla.
Rag. Piergiorgio Cefaro
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