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Febbraio 14, 2020I ricorsi amministrativi INL e INPS: circolare INL n. 1/2019
Il procedimento ispettivo nei confronti delle aziende da parte degli organi di vigilanza nell’ambito del controllo amministrativo e previdenziale/assicurativo annovera come atto conclusivo la redazione di un verbale che l’art. 12 del DLgs. n. 124/2004 disciplina come requisito la sua unicità. Ciò significa che il verbale deve assolvere la funzione di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la contestazione e notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, al fine di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti…” ( circolare Ministero del Lavoro n. 41/2010).
Tuttavia tale verbale, ai sensi dell’art 13 dello stesso decreto, si intende unico per la sola contestazione delle violazioni amministrative di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981 ( quali ad esempio violazioni sull’orario di lavoro, mancata o tardiva comunicazione di assunzione, errata compilazione del LUL etc.) e non quelle riferite a contestazioni di omissioni o evasioni in materia previdenziale ed assicurativa che saranno invece oggetto di separato verbale ( nota prot. 120/2017/RIS del 13 aprile 2017). Per cui risulta importante considerare che il termine dei 90 giorni per il ricorso decorreranno da un unico provvedimento e non da diversi atti che non rendono omogeneo l’accertamento.
La separazione dei verbali tra gli illeciti amministrativi e quelli contributivi dovranno comunque essere coerenti con i fatti accertati che hanno scaturito le irregolarità e non essere pertanto contraddittori tra loro. Tale coerenza dovrà essere dimostrata anche dalla presenza nel verbale contributivo dei riferimenti del verbale amministrativo e viceversa in quello amministrativo l’indicazione che successivamente sarà definito un verbale contributivo.
A tal fine si allega qui sotto la dicitura che dovrà essere inserita nei verbali:
Verbale unico di contestazione illeciti amministrativi
Il presente verbale si riferisce esclusivamente alle violazioni amministrative in materia di lavoro relative al periodo dal ________ al _________, oggetto di contestazione ai sensi della L. n. 689/1981 a seguito degli accertamenti iniziati con verbale di primo accesso del _____________.
In relazione agli accertamenti in materia previdenziale/assicurativa iniziati nella medesima data, seguirà, a conclusione delle relative verifiche, la notifica di apposito verbale.
Verbale previdenziale/assicurativo:
Il presente verbale si riferisce alle violazioni in materia previdenziale/assicurativa accertate a seguito delle verifiche iniziate con verbale di primo accesso del _____________ e relativo al periodo dal _____ al _____ in relazione al quale è stato già emesso il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi n.__________ del ________ notificato in data ___________ e riferito al periodo dal _______ al________
Verbale Unico e unica possibilità di ricorso
La circolare in esame prosegue poi nella trattazione dei ricorsi e qui l’INL si esprime in un orientamento di discutibile condivisione dato che inibisce la possibilità di inoltrare ricorso anche nel successivo verbale in materia contributiva. In particolare in caso di accertamento sulla sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro viene data la possibilità di impugnare il provvedimento e ricorrere al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17 D.Lgs. n.124/2004 solamente avverso il primo verbale che verrà notificato all’azienda, inibendo di fatto di ricorrere anche avverso il secondo.
Anche qui la circolare fornisce l’implementazione che deve essere presente nei verbali per informare su questa obbligatorietà:
Verbale presupposto
a) Amministrativo
Il presente verbale si riferisce esclusivamente alle violazioni amministrative in materia di lavoro relative al periodo dal ________ al _________, oggetto di contestazione ai sensi della L. n. 689/1981 a seguito degli accertamenti iniziati con verbale di primo accesso del _____________.
In relazione agli accertamenti in materia previdenziale/assicurativa iniziati nella medesima data, seguirà, a conclusione delle relative verifiche, la notifica di apposito verbale.
In relazione alle contestazioni inerenti la qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro, il ricorso al Comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 secondo la tempistica di cui al riquadro “Strumenti di tutela” è esperibile esclusivamente avverso il presente verbale e non nei confronti del successivo verbale in materia previdenziale/assicurativa.
b) Contributivo/assicurativo
Il presente verbale si riferisce alle violazioni in materia previdenziale/assicurativa accertate a seguito delle verifiche iniziate con verbale di primo accesso del _____________ e relativo al periodo dal _____ al _____ in relazione al quale è stato già emesso il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi n.__________ del ________ notificato in data ___________ e riferito al periodo dal _______ al________
In relazione alle contestazioni inerenti la qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro, il ricorso al Comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 secondo la tempistica di cui al riquadro “Strumenti di tutela” è esperibile esclusivamente avverso il presente verbale e non nei confronti del successivo verbale di contestazione di illeciti amministrativi
Tale obbligatorietà appare tuttavia troppo vincolante se non anche penalizzare di fatto il diritto di difesa soprattutto poi non prevista da nessuna norma. La legge stessa, del resto, non fa distinzione tra “primi” e “successivi” Verbali ispettivi, limitandosi a stabilire la possibilità di “ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli enti previdenziali e assicurativi”, i quali devono essere “inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi” e vanno decisi “con provvedimento motivato, dal Comitato … nel termine di novanta giorni dal ricevimento” (art. 17, comma 2, D.Lgs n. 124/2004). Non solo pertanto la presentazione di più ricorsi al Comitato regionale dei rapporti di lavoro anche avverso il verbale contributivo è sicuramente lecita ma in certi casi anche auspicabile soprattutto in caso di richiesta del DURC e altre situazioni da evitare come tardività del primo ricorso.
Rag. Piergiorgio Cefaro
22/11/2019