La base di calcolo dei contributi previdenziali e CCNL di riferimento – Cassazione. sez. lav., ordinanza 14 maggio 2018, n. 11650
Gennaio 14, 2019Bonus assunzionale per le imprese dal 1^ gennaio 2017 al 31 dicembre 2019
Gennaio 24, 2019Il lavoratore parasubordinato ha diritto al 30% di 1/365 del reddito assunto a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità per le medesime lavoratrici in caso di congedo parentale limitatamente ad un periodo di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino (ovvero, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia).
Con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 il limite massimo di fruizione è stato aumentato a sei mesi ed il periodo di riferimento è aumentato da uno a tre anni, calcolati dalla nascita del bambino, può essere frazionato in mesi e a giorni ma non ad ore ed il riconoscimento dell’indennità è subordinato al versamento effettivo delle tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti ( pertanto non vi è automaticità delle prestazioni come nella gestione FPLD).
La durata del congedo parentale è di sei mesi che riguarda entrambi i genitori pertanto vige l’obbligo di dichiarare l’eventuale congedo usufruito in altre gestioni previdenziali non INPS.
L’indennità viene calcolata sulla retribuzione media giornaliera dei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile o se l’anzianità assicurativa è inferiore nel periodo minore.
Piergiorgio Cefaro
Consulente del lavoro
19/01/2019