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Per ottemperare al dettame dell’articolo 36 della Costituzione dove al prestatore di lavoro gli si deve essere garantita una retribuzione minima per poter vivere una vita libera e dignitosa nonchè al diritto di godere dei riposi e delle ferie annuali retribuite. Tutti i settori produttivi demandano alla contrattazione collettiva il pagamento della gratifica natalizia, che rientra tra la retribuzione minima inderogabile, generalmente nel periodo pre natalizio e il godimento delle ferie entro un termine temporale.
Nello speciale settore edile, caratterizzato da rapporti di lavoro frammentati e non continuativi, la contrattazione collettiva prevede una protezione aggiuntiva agli operai prestatori di lavoro: le aziende devono versare mensilmente alle Casse Edili di competenza del cantiere un importo a titolo di gratifica natalizia e delle ferie calcolato sull’imponibile formato dalla paga oraria lorda moltiplicato le ore lavorate e le festività nonché sulla malattia o infortunio, tutto ciò non dovrà comunque essere inferiore alle 40 ore settimanali. Tali versamenti andranno ad alimentare un accantonamento individuale del lavoratore che poi la Cassa Edile provvederà a riversare allo stesso nei modi e nei termini stabilite da ogni Cassa.
Ma in caso di mancato versamento degli accantonamenti da parte delle aziende cosa avviene, ossia il lavoratore si vedrà ugualmente riconosciuta la provvidenza come una sorta di automaticità delle prestazioni analogamente come avviene nel settore previdenziale?
La Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n. 17961 del 9 luglio 2018 nella quale asserisce che nel merito del settore edile esiste un vero e proprio rapporto trilaterale instauratosi tra il lavoratore, il datore di lavoro e la Cassa Edile, in cui quest’ultima risulta appunto essere obbligata nei confronti dei lavoratori solo a seguito del pagamento, da parte del datore di lavoro, delle somme spettanti a titolo di accantonamento, in virtù di un rapporto che può benissimo essere configurabile come una vera e propria delegazione di pagamento. L’obbligo della Cassa Edile di pagare ai lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, non deriva dalla mera istituzione del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del datore di lavoro, degli accantonamenti relativi, elemento di fatto che dà origine al rapporto delegatorio tra le parti.
Nella fattispecie in caso di fallimento del datore di lavoro i lavoratori hanno diritto di chiamare in giudizio il datore di lavoro o di insinuarsi direttamente al passivo per il recupero delle somme retributive loro spettanti, ma non possono agire verso la Cassa Edile neppure qualora sia stata ammessa al passivo fallimentare anche per le somme dovute ai lavoratori, salvo che tali somme siano state dalla medesima effettivamente riscosse.
Piergiorgio Cefaro
Consulente del Lavoro