Le ferie nel rapporto di lavoro
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Novembre 4, 2018La malattia e le ferie
In caso di malattia il lavoratore può sospenderle temporaneamente se si verifica prima delle ferie e, a meno di avviso diverso da parte del datore di lavoro, riprenderle una volta esaurito il periodo di malattia stesso. Se invece la malattia interviene durante le ferie, il lavoratore ha diritto di goderle dopo la guarigione, previo accordo con l’azienda e sempre che la malattia rappresenti un impedimento per l’effettivo riposo e quindi impedisca il pieno godimento delle ferie.
La patologia, ai fini della sospensione del periodo di ferie e quindi del cambio di status e di motivo di assenza dal lavoro, deve pregiudicare solo il normale svolgimento delle ferie e non già precludere temporaneamente la capacità lavorativa essendo, in quel particolare periodo il lavoratore non impiegato.
Il lavoratore dovrà aver cura anche di indicare l’eventuale domicilio diverso, rispetto a quello già noto, al quale risulterà reperibile per l’eventuale visita fiscale degli organi competenti (Inps), accertandosi, qualora si trovi in luogo diverso da quello abituale che il proprio nome sia facilmente individuabile per esempio nei campanelli. Il lavoratore dovrà aver cura anche di indicare l’eventuale domicilio diverso, rispetto a quello già noto, al quale risulterà reperibile per l’eventuale visita fiscale degli organi competenti (Inps), accertandosi, qualora si trovi in luogo diverso da quello abituale che il proprio nome sia facilmente individuabile per esempio nel citofono o sul campanello
Qualora tale certificato non venga prodotto non potrà essere invocata dal lavoratore dipendente la sospensione delle ferie per effetto del periodo di malattia.
Il datore di lavoro può anche intervenire in opposizione qualora riesca a dimostrare che la patologia che ha afflitto il lavoratore durante il periodo di ferie non pregiudichi di fatto una soddisfacente fruizione del periodo di ferie.
A tal fine il datore di lavoro dovrà richiedere un apposito controllo fiscale operante presso la struttura pubblica da presentarsi all’Inps e all’Asl di competenza.
Nel caso in cui l’azienda abbia programmato un periodo di chiusura dell’attività in concomitanza quindi con le ferie aziendali estive o invernali, che di fatto rende obbligatoria la fruizione delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti in quello specifico periodo, se si attua l’interruzione delle ferie per malattia al lavoratore spetterà il diritto di recuperare tali giorni di ferie non godute in altro periodo diverso, come già detto compatibilmente con le esigenze aziendali e quindi previo accordo con il datore di lavoro.
LE FERIE E IL PERIODO DI COMPORTO
La Cassazione Sez. Lav. con sent. n. 284 del 10/01/2017 ha stabilito due principi:
- L’invio al datore di lavoro di certificati medici riguardanti giorni compresi nel periodo feriale ha l’effetto di modificare il titolo dell’assenza, da ferie a malattia, pur in mancanza di un’espressa comunicazione (scritta o orale) al riguardo. Da questo effetto automatico di conversione del titolo dell’assenza deriva la possibilità, ai fini del licenziamento, di computare nel periodo di comporto i giorni di ferie che si sono trasformati in malattia;
- A fronte di un regime orario part-time, non possono essere computati nel periodo di comporto i giorni nei quali il dipendente si è sottoposto a trattamenti sanitari, ad esempio, nel pomeriggio, dopo avere prestato regolare prestazione lavorativa la mattina.