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Le ferie è quel periodo di riposo retribuito maturato durante il rapporto di lavoro che serve al lavoratore per reintegrare le proprie energie psico – fisiche ed è sancito dalla stessa Costituzione italiana all’art. 36 comma 3 il quale ne dispone la irrinunciabilità da parte del lavoratore stesso.
Il Codice Civile all’art. 2109 stabilisce che il periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo ed usufruito nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro e che la relativa durata è stabilita dalle leggi, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità.
L’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003 così modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 213/2004 ne indica la durata cioè non deve essere inferiore a quattro settimane di cui la metà deve essere goduto entro l’anno di maturazione anche consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta. Le restanti due settimane dovranno essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Rimane fermo che occorre tenere conto sia della specifica disciplina prevista per particolari categorie di lavoratori sia di eventuali diverse previsioni contemplate dalla contrattazione collettiva.
E’ vietata la monetizzazione delle ferie tranne in caso di cessazione del rapporto.
In deroga a quanto stabilito dalla legge, la contrattazione collettiva può ridurre il limite delle prime due settimane per cui è obbligatorio il godimento delle ferie nell’anno di maturazione, purché tale riduzione non comprometta la funzione delle ferie e derivi da particolari esigenze aziendali; la stessa fonte normativa può, altresì, estendere il termine di diciotto mesi entro cui il dipendente potrà godere del secondo periodo di ferie, sempre che il rinvio della fruizione del periodo feriale non snaturi la funzione delle stesse (Nota n. 4908/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Nell’ipotesi in cui le quattro settimane non vengano fruite entro il termine legale di 18 mesi o entro quello più ampio fissato dalla contrattazione collettiva e il mancato godimento non sia riferibile alla volontà del lavoratore, quest’ultimo ha diritto a richiedere il risarcimento del danno (Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5221/2006). Spetterà al lavoratore dimostrare di volta in volta l’entità del danno subito che, si ritiene, non possa essere quantificabile se non in base al danno psicofisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie.
Il periodo di fruizione delle ferie è stabilito dal datore di lavoro in modo non arbitrario, ma tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. Alcuni contratti collettivi prevedono, tra l’altro, che la determinazione del periodo di ferie debba avvenire d’intesa con le RSU, a pena di illegittimità.
In ogni caso, il datore di lavoro deve comunicare preventivamente al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Il termine legale di fruizione si sospende qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto (es. in caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o malattia di lunga durata).
Tabella maturazione ferie a seconda dei periodi di assenza dal lavoro :
CESSIONE DELLE FERIE A COLLEGHI DI LAVORO art. 24 del decreto legislativo n. 151/2015
Il Jobs Act, ha previsto la possibilità di cedere a titolo gratuito le ferie e i riposi a colleghi che si trovino nella condizione di dover assistere figli minori affetti da malattie che necessitino di cure costanti. Deve tuttavia trattarsi di lavoratori che svolgano mansioni di pari livello e categoria. La previsione riguarda le ferie e i riposi che eccedono i limiti minimi imposti dalla legge a tutela della salute psicofisica del lavoratore. La misura, le condizioni e le modalità per l’effettiva possibilità di disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
SANZIONI
La mancata fruizione delle ferie entro il prescritto termine espone il datore di lavoro ad una sanzione che va da euro 100 a euro 600 per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per almeno due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro.
Rag. Piergiorgio Cefaro – Riproduzione anche parziale riservata