Licenziamento per messaggio diffamatorio su Facebook – Sent. Cass. Sez. Lav. 27 aprile 2018, n. 10280
Novembre 21, 2018Agevolazione contributiva per assunzione in sostituzione di lavoratore assente per maternità
Dicembre 20, 2018Le sanzioni INPS dal 15 maggio 2018
INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA | SANZIONE CIVILE | INTERESSI DI MORA |
Rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie | Tasso di interesse (in ragione d’anno) pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento, attualmente pari allo 0,00%) maggiorato di 5,5 punti. La sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge | Al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili (senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto) sul debito contributivo (escluse le sanzioni civili) maturano interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. 602/73 riformulato dall’art. 46 del D.Lgs. 46/99 (dal 15.5.2018, 3,10%; Inps, circ. n. 80/2018). |
Dovuta a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa | Tasso di interesse (in ragione d’anno) pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento, attualmente pari allo 0,00%) maggiorato di 5,5 punti, sempreché il pagamento dei contributi e premi sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori. La sanzione non può superare il 40% dei contributi o premi non corrisposti. Le sanzioni possono essere ridotte (La riduzione non si realizza quando su questioni controverse si sia formato un orientamento giurisprudenziale costante anche applicato nella prassi amministrativa), in funzione degli indicatori predisposti per la valutazione del debitore:
– fino alla misura degli interessi legali (0,30% dal 1°.1.2018), vigente alla data di presentazione dell’istanza; – fino alla misura dei predetti interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell’istanza, maggiorati del 50%. |
Raggiunto il tetto non sono dovuti gli interessi di mora |
Dovuta a evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, vale a dire quando il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.Esempi: mancata iscrizione all’INPS; mancata scrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti; infedele registrazione delle retribuzioni; mancata denuncia di specifiche partite; omessa o tardiva presentazione di denunce obbligatorie e loro infedeltà (L’INPS, circ. 74/2003, ha precisato che una diversa qualificazione del rapporto di Lavoro, esempio collaborazione coordinata e continuativa successivamente individuata come lavoro subordinato, anche a seguito di accertamento ispettivo, non configura l’ipotesi di evasione contributiva. Fatta eccezione per i compensi accertati come pagati in nero (INPS, msg. n. 3013/2007)., | Tasso di interesse (in ragione d’anno) pari al 30%. La sanzione non può superare il 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.In caso di denuncia spontanea della situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, sempre che il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, la sanzione si riduce al valore del TUR (attualmente 0,00%) + 5,5 punti (v. punto 1), fino a un massimo del 40% delle somme dovute. |
Al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili (senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto) sul debito contributivo (escluse le sanzioni civili) maturano interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 riformulato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 46/1999 (dal 15.5.2018, 3,10%; Inps, circ. n. 80/2018). |