La malattia e le ferie
Novembre 3, 2018La Certificazione dei contratti di lavoro
Novembre 15, 2018L’obbligazione contributiva delle ferie non godute
In capo al datore di lavoro vige una obbligazione contributiva entro i termini fissati dalla legge (articolo 10, Dlgs n. 66/2003) o dalla contrattazione collettiva, ovvero entro il termine differito da regolamenti aziendali o da pattuizioni individuali, (diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, termine che può essere prolungato, per un periodo limitato, con il consenso del lavoratore) a prescindere dal reale godimento delle stesse. In assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, l’obbligazione contributiva scatta comunque trascorsi i diciotto mesi dalla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie.
Tale obbligazione, consistente nel pagamento dei contributi previdenziali calcolati sulla retribuzione maturata o che avrebbe maturato in caso di godimento del riposo, comprende anche la quota di contribuzione a carico del lavoratore: quest’ultima contribuzione verrà quindi recuperata dal datore di lavoro nel momento in cui il lavoratore usufruirà effettivamente delle ferie. Pertanto in occasione del termine dell’obbligo contributivo, cioè nella denuncia contributiva Uniemens del mese di luglio del secondo anno successivo il datore di lavoro dovrà esporre l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, che si sommerà alla retribuzione imponibile e versare i relativi contributi entro agosto. Sul flusso Uniemens l’operazione di liquidazione del contributo sulle ferie non godute si riflette esclusivamente nell’elemento <Imponibile>, riferito all’elemento <DatiRetributivi>, relativo al periodo nel quale viene quantificato l’ammontare dell’obbligazione contributiva; come già detto, tale periodo può, al più tardi, coincidere con la mensilità di luglio.
QUANDO LE FERIE VERRANNO GODUTE
Quando il dipendente usufruirà effettivamente delle ferie non godute, sul cui corrispettivo monetario il datore di lavoro ha precedentemente assolto all’obbligo di calcolo e versamento della relativa contribuzione, lo stesso datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati per legge. L’operazione di recupero – tramite la denuncia UniEmens – avverrà attraverso una specifica variabile retributiva identificata con la causale “FERIE”, il cui utilizzo permette di modificare in diminuzione l’imponibile del periodo (anno e mese) nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contestualmente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.
COSÌ L’UNIEMENS: RECUPERO DELLA CONTRIBUZIONE ANTICIPATA | |
VarRetributive | AnnoMeseVarRetr |
InquadramentoLav | |
CausaleVarRetr | |
ImponibileVarRetr | |
ContributoVarRetr |
Ai fini della compilazione dei campi suddetti:
Nel campo AnnoMeseVarRetr occorre obbligatoriamente indicare l’anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva. Nel caso specifico, attraverso la causale più sotto riportata la variazione interesserà in diminuzione l’imponibile di tale denuncia.
<CAUSALEVARRETR>, <IMPONIBILEVARRETR>, <CONTRIBUTOVARRETR> | |
Campo Uniemens | Descrizione |
<CausaleVarRetr> | Significato: indica l’avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a contribuzione previdenziale e indicate nell’imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile in diminuzione. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione.
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza “2005-1” di un importo pari a quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. |
<ImponibileVarRetr> | Elemento obbligatorio.
indica la quota di retribuzione che può comportare l’aumento o la diminuzione dell’imponibile dell’anno di riferimento conformemente alla <CausaleVarRetr> utilizzata, come più sopra specificato. Il valore indicato, espresso in unità di euro, deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi interi. |
<ContributoVarRetr> | Elemento obbligatorio per la causale FERIE.
Indica l’importo della contribuzione riferita alla quota di imponibile oggetto della variabile, conformemente alla <CausaleVarRetr> utilizzata, come più sopra specificato. Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali. |
L’adempimento nella denuncia UNIEMENS e il conseguente pagamento dei contributi sulle ferie non godute verranno sospesi in caso di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate da norme di legge (messaggio Inps n. 18850/2006). In particolare con la risposta all’Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato a titolo esemplificativo la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga quali eventi specifici di interruzione temporanea della prestazione di lavoro ai fini della sospensione del periodo entro cui debbono essere godute le ferie e pagati i contributi per le ferie non godute.
COME CALCOLARE I CONTRIBUTI PER LE FERIE NON GODUTE
Il calcolo dei contributi da versare sulle ferie non godute deve essere effettuato sullo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse svolto la prestazione lavorativa. La legge, infatti, pur in mancanza della prestazione lavorativa impone al datore di lavoro di adempiere all’obbligazione economica. Sul punto, tuttavia, è doveroso verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva, sia nazionale sia di secondo livello.
Gli elementi costitutivi della retribuzione feriale sono infatti generalmente individuati dalla contrattazione collettiva e dal patto individuale (Cassazione 5408/2003). In genere sono ricompresi gli elementi tipici della paga, quali, per esempio, i minimi tabellari, l’ex indennità di contingenza, l’E.d.r., superminimi individuali e collettivi e gli scatti di anzianità, mentre sono esclusi quelli di natura occasionale.
Se il contratto collettivo applicato fa riferimento – ai fini della liquidazione delle ferie – alla retribuzione “globale di fatto”, in essa devono essere ricompresi tutti gli elementi che normalmente e di fatto vengono pagati. Tra questi possono rientrarvi, tra gli altri, l’indennità per lavoro straordinario continuativo (Cass. n. 1075/1984); l’indennità per lavoro notturno a turni periodici (Cass. n. 19425/2005); l’indennità sostitutiva di mensa (Cass. n. 84/1992).
FERIE, LA DISCIPLINA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: MONTE FERIE SPETTANTE; RETRIBUZIONE DURANTE LE FERIE | ||
Contratto collettivo nazionale di lavoro | Monte ferie spettante |
Retribuzione durante le ferie |
Edilizia – aziende industriali (impiegati) | La durata delle ferie annuali è di 4 settimane di calendario per ogni anno di servizio.
Compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di 2 delle 4 settimane di ferie nell’arco di 24 mesi successivi all’anno di riferimento. Per gli impiegati che abbiano maturato 14 anni di anzianità di servizio entro il 31 dicembre 1978, la durata delle ferie annuali è 5 settimane. In caso di mancato godimento della 5ª settimana di ferie, l’impiegato ha diritto ad un’indennità sostitutiva da corrispondere entro 6 mesi dal termine dell’anno di maturazione; in caso di corresponsione tardiva decorrono gli interessi commisurati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 punti percentuali. |
Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai nn. dall’1 al 15 dell’art. 44.
Si tratta dei seguenti elementi: 1) stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nella Tabella B) allegata al contratto); 2) superminimo collettivo; 3) superminimo “ad personam” di merito; 4) ex indennità di contingenza; 5) premio di produzione territoriale; 6) Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010); 7) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario; 8) aumenti periodici di anzianità; 9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato; 10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili; 11) indennità sostitutiva di mensa; 12) indennità di cassa e di maneggio di denaro; 13) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria; 14) indennità di zona malarica; 15) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche in misura forfettaria. |
Legno e arredamento – aziende industriali | 4 settimane | Normale retribuzione.
Per i lavoratori retribuiti a cottimo, la normale retribuzione comprenderà anche l’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente. Il contratto collettivo stabilisce che per normale retribuzione si intende la normale retribuzione globale di fatto. |
Metalmeccanica aziende industriali | La durata delle ferie è pari a:
-4 settimane (fino a 10 anni di servizio); – 4 settimane e 1 giorno(dall’11° al 18° anno di servizio); – 5 settimane (oltre il 18° anno di servizio). Gli operai in forza al 31 dicembre 2007: – iniziano a maturare l’anzianità di servizio necessaria per aver diritto al giorno aggiuntivo di ferie ovvero alla settimana aggiuntiva a partire dal 1° gennaio 2008; – hanno diritto, dal 1° gennaio 2008, ad un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza del requisito di 10 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età. |
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato l’utile medio di cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle ferie.
Per i concottimisti verrà computata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate negli analoghi periodi di paga. |
Metalmeccanica aziende industriali | Salvo diverse intese aziendali il periodo di ferie consecutive non può eccedere 3 settimane.
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori migranti, le aziende valuteranno positivamente le richieste dei lavoratori di usufruire di assenze continuative utilizzando le ferie e i permessi retribuiti, nel limite del 2% dei lavoratori in forza (aziende fino a 150 dipendenti) e del 3% dei lavoratori in forza (aziende maggiori). Ove – per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale – il lavoratore non fruisca di 4 settimane di ferie, non è ammessa la sostituzione del godimento delle stesse con una indennità retributiva. Di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative. |
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Terziario distribuzione e servizi Confcommercio |
La durata del periodo annuale di ferie è di 26 giorni lavorativi. Agli effetti delle ferie si computano i giorni dal lunedì al sabato.
Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che intenda effettuare un rimpatrio non definitivo, è possibile l’accumulo delle ferie nell’arco di un biennio. Il periodo di ferie è di norma, e salvo particolari esigenze aziendali, fissato tra maggio e ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, e quelle di raccolta e salatura di pelli grezze fresche, che possono fissarlo in ogni periodo dell’anno. Le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi. |
La retribuzione feriale deve essere valorizzata attraverso la retribuzione di fatto (secondo l’art. 193, composta da paga base nazionale conglobata, indennità di contingenza, terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti, eventuali scatti di anzianità, altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o “una tantum” e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.
Inoltre, “al lavoratore retribuito in tutto o in parte a provvigione il datore di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto. Nelle aziende con un solo dipendente o quando tutto il personale sia in ferie spetterà al singolo dipendente, durante il periodo di ferie, la media mensile delle provvigioni dallo stesso percepita negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da altro dipendente estraneo al reparto, il lavoratore in ferie avrà diritto ad una quota di provvigioni, a carico del datore di lavoro, pari a quella spettante al suo sostituto”. |
Studi professionali | Il periodo annuale di ferie è pari a:
– 26 giorni, compreso il sabato, per orario distribuito su 6 giorni; – 22 giorni, per orario distribuito su 5 giorni. |
Durante il periodo di ferie decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di fatto.
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle voci sotto indicate alle lettere a), b), c) e d), nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario e/o supplementare, delle gratificazioni straordinarie o “una tantum”, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo dei singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo di legge: a) paga base tabellare conglobata di cui agli articoli 121, 123 e art. 13 del presente contratto; b) eventuali scatti di anzianità di cui all’articolo 117 del presente contratto; c) eventuali assegni ”ad personam”; d) eventuali superminimi. |
Collaboratori domestici | Per ogni anno di servizio prestato, al lavoratore spetta un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi (una settimana di ferie è pari a 6 giorni dal lunedì al sabato), frazionabile in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. | I lavoratori con retribuzione mensile percepiranno la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiranno una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.
Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci: a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 34, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione; b) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 36; c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio; d) eventuale superminimo. |
Pubblici esercizi, ristorazione, turismo | Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni (una settimana è considerata di 6 giorni).
Il periodo di ferie non è di norma frazionabile. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratori nell’ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. |
Normale retribuzione |
Rag. Piergiorgio Cefaro – Riproduzione anche parziale riservata